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Immigrazione. Dunque come raccontato dal manifesto il tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del questore di Agrigento che dispone la detenzione amministrativa di un richiedente asilo della Tunisia – «paese […]

La detenzione nel centro di Porto Empedocle, un esperimento contro la Costituzione

Dunque come raccontato dal manifesto il tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del questore di Agrigento che dispone la detenzione amministrativa di un richiedente asilo della Tunisia – «paese sicuro» – nel Centro di trattenimento di Porto Empedocle.

La convalida conferma l’avvio dell’attività, sembrerebbe in via sperimentale, per un numero limitato di posti (dieci, e si ha notizia di altri cinque trasferiti ieri), del centro ubicato negli «appositi locali» della struttura hotspot già esistente. Un tentativo quasi simbolico, per nascondere il fallimento del piano rimpatri e il rinvio dell’apertura dei centri di accoglienza/detenzione previsti dal protocollo Italia-Albania.

Non sono note le generalità del richiedente e neppure del suo difensore di ufficio, rimasto silente nel corso dell’udienza svolta con modalità telematica a distanza. Il tunisino era giunto in frontiera a Lampedusa e, a differenza di migliaia di persone giunte nell’isola, avrebbe tentato di sottrarsi ai controlli di frontiera, prima gettandosi in acqua da un barchino e poi tentando di fuggire su un traghetto. Un caso particolare dunque, che permette di profilare il «rischio di fuga» ma che non costituisce un precedente.

A fronte del calo degli arrivi infatti l’hotspot di Lampedusa opera ormai come un centro chiuso, dunque una vera struttura di trattenimento amministrativo, e i trasferimenti avvengono più rapidamente che in passato.

Il giudice del tribunale di Palermo che ha convalidato la detenzione amministrativa del richiedente asilo tunisino prospetta un’interpretazione particolare del decreto del ministro dell’interno del 5 agosto 2019, che prevede la provincia di Agrigento tra le zone di frontiera dove si possono predisporre centri per l’esame delle domande di asilo con procedura accelerata.

Vale a dire che per quanto fisicamente l’ingresso nel territorio dello Stato sia avvenuto a Lampedusa, si ritiene possibile considerare Porto Empedocle (luogo di successivo trasferimento del richiedente asilo) «zona di frontiera o di transito» dove «decidere … sul diritto del richiedente di entrare nel territorio». La forzatura si collega a quanto previsto dal «decreto Cutro» (legge n.50/2024) e apre una serie di dubbi sul rispetto del dettato costituzionale e delle leggi europee in materia di protezione internazionale. Sembrerebbe che il tribunale di Palermo, con riferimento a trasferimenti forzati interni alla provincia di Agrigento, sulla base di decreti ministeriali che non hanno forza di legge, applichi la «finzione di non ingresso nel territorio dello Stato», che non è ancora prevista dalla normativa euro-unitaria, pur essendo richiamata nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e nei Regolamenti che saranno applicabili entro il 2026 – che a oggi non hanno valore normativo. Tale finzione incide direttamente sulla libertà personale, con una enorme discrezionalità attribuita al questore che trasferisce il richiedente asilo da un centro a un altro (sia pure all’interno della stessa provincia e non tra diverse province, come si era verificato nei casi decisi dai giudici Apostolico e Cupri di Catania). Appare violato il principio della riserva di legge (articolo 13 della Costituzione) e manca la base legale del trattenimento amministrativo imposta dall’articolo 5 della Cedu. Sembreranno orpelli inutili per chi si occupa soltanto del contenimento dei richiedenti asilo, ma sono principi base dello Stato di diritto, dunque della nostra democrazia.

La tempistica del procedimento e la partecipazione formale del richiedente asilo all’udienza per la convalida a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula del tribunale e il centro di trattenimento, hanno messo in evidenza lo svuotamento sostanziale dei diritti di difesa, in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione e con le norme procedurali stabilite dalle direttive europee in materia di protezione internazionale, In questo modo, malgrado il decreto ministeriale che modifica entità e modalità della garanzia finanziaria richiesta per evitare il trattenimento amministrativo, questo rimane una misura generalizzata che. Lo schermo della valutazione «caso per caso» è solo formale, in sostanza il trattenimento potrà essere applicata a tutti i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine «sicuri». E su questo punto critico dovranno ancora pronunciarsi la Corte di Cassazione e la Corte di giustizia dell’Unione europea