Vietato anche alle PA acquistare crediti da Superbonus e altri bonus edilizi. Le deroghe e le novità per la responsabilità dei cessionari. Il testo del dl.
Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per il Superbonus e tutte le altre detrazioni fiscali per l’edilizia già da oggi, 17 febbraio 2023, con qualche eccezione per i progetti già avviati, e divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisire i crediti fiscali, come tante Regioni avevano iniziato a fare per ridare liquidità alle imprese.
Con un inaspettato decreto legge adottato nel Consiglio dei ministri di ieri, già pubblicato in Gazzetta e dunque in vigore da oggi, il Governo entra a gamba tesa sui bonus edilizi, in un intervento che si preannuncia molto impopolare, motivato dalla tutela dei conti pubblici, mentre nello stesso provvedimento tenta di facilitare la circolazione dei crediti già ceduti, intervenendo sulla questione della responsabilità del cessionario.
Il decreto, battezzato Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (testo in basso), ha come oggetto, sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi, “non il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico”.
Lo stop a cessione e sconto in fattura
Da oggi, data di entrata in vigore del decreto (con alcune deroghe per le operazioni già in corso, che vedremo sotto), non è più possibile per i soggetti che effettuano le spese incentivate con i bonus edilizi optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta, mentre resta la possibilità di fruire direttamente della detrazione, ovviamente per chi ha un’adeguata capienza fiscale.
Stop dunque a cessione e sconto in fattura per la generalità dei lavori incentivati con Superbonus, Bonus Casa, Sisma Bonus, Bonus Facciate e con tutte le altre detrazioni citate al comma 2 dell’art 121 del dl 34/2020, come quelle per fotovoltaico, colonnine, barriere architettoniche.
Inoltre, intervenendo sul dl 63 del 2013, si abroga la possibilità di cessione del credito anche per detrazioni non citate dall’art. 121 del dl 34/2020: quelle per riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni dei condomini, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro e quelle per spese per riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dei condomini o nei comuni nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Nel decreto non c’è invece il divieto, che in un primo momento si era ventilato, di cedere altri crediti fiscali come quelli sull’energia per le imprese.
Le deroghe
Come detto, il decreto contiene alcune deroghe per i progetti già avviati, per le cui spese si potrà continuare a cedere il credito o usufruire dello sconto in fattura.
Per gli interventi incentivati con il Superbonus, lo stop immediato non vale se ad oggi 17 febbraio (cioè all’entrata in vigore del decreto):
- per gli edifici diversi dai condomini sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, cioè la Cila;
- per i condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cila;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per gli altri bonus edilizi la deroga vale invece se, sempre ad oggi, data di entrata in vigore del decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- per le detrazioni sull’acquisto di immobili antisismici o energeticamente efficienti, risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Stop agli acquisti della PA e regole sulla responsabilità del cessionario
Come detto, il decreto vieta espressamente a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali citati nell’articolo 121 del dl 34/2020: una scure sulla strada che alcune Province, Regioni ed enti locali stavano percorrendo per dare un po’ di ossigeno alle tante imprese a corto di liquidità, per i troppi crediti non monetizzabili accumulati.
Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale di chi acquista crediti, cosa che invece dovrebbe facilitare la circolazione dei titoli ancora sul mercato.
Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, sia per il fornitore che fa lo sconto in fattura che per chi acquista il credito, se si è in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate: titoli edilizi, notifica alla Asl, prove foto e video dell’esecuzione dei lavori, visure catastali, visti, asseverazioni.
L’esclusione opera anche per i correntisti che acquistano i crediti da una banca, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso di tutta la documentazione.
Resta peraltro fermo – si specifica – che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Il seguente documento è riservato: