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Una volta pubblicato in Gazzetta, il decreto dovrebbe andare in Senato per iniziare l’iter di conversione.

 

Il silenzio-assenso della pubblica amministrazione varrà anche per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa.

Tale termine potrà essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni “qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione”.

L’iter per l’Autorizzazione unica (Au) per impianti a fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, e l’autorizzazione comprenderà anche la valutazione di impatto ambientale (Via), ove serva.

Inoltre, l’adozione del provvedimento di Via non sarà più “subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico” (Vpia). Tale adempimento, infatti, potrà essere fatto “nel corso della conferenza dei servizi”.

Per i progetti non soggetti a Via, invece, il ministero della Cultura parteciperà al procedimento autorizzativo solo se le aree interessate sono vincolate e non più nelle aree “contermini, cioè contigue.

Sono questi alcuni dei punti salienti delle semplificazioni per le rinnovabili introdotte col decreto-legge per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Il comunicato

“Il provvedimento introduce nuove disposizioni di semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tra queste, si annoverano misure per rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento”, si legge in una nota del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase).

È inoltre prevista “una misura volta a ridurre la fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici”, prosegue la nota.

In particolare, “l’attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri. Inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela”, si legge nella relazione descrittiva del decreto.

Nei casi in cui dalla verifica preventiva dell’interesse archeologico emerga l’esistenza di tale interesse, il termine fissato dal soprintendente per attuare le verifiche necessarie non potrà comunque andare oltre la data prevista per l’avvio dei lavori, si legge nella bozza entrata al Consiglio dei ministri.

Sarà poi la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal Pnrr, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Tale potere era già previsto, ma valeva solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr.

Poteri sostitutivi e superamento del dissenso

Confermate nella bozza più recente anche le anticipazioni circolate riguardo una gamma di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso “al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi”.

In caso di “mancata adozione di atti”, “ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Pnrr, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni”, si legge nella bozza di decreto.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società… o di altre amministrazioni specificamente indicate, e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti”, prosegue il decreto.

Esenzioni dalla Via

Confermate anche le anticipazioni sulle semplificazioni in materia di Valutazione d’impatto ambientale (Via).

Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni” di Via, indica l’Art. 18-ter della bozza di decreto.

In tali casi eccezionali, continua il decreto, “è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica… In tali casi, la conferenza di servizi… è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata… e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera…”.

Agrovoltaico

Circa le misure riguardanti l’integrazione fra produzione agricola ed energetica, ci sono delle conferme e delle novità rispetto alle ultime bozze circolate del decreto.

È stato confermato che gli impianti fotovoltaici in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o vincolate, “sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili”, solo però se sono rispettate le seguenti due condizioni: “a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti”.

La novità è che le condizioni di cui sopra varranno solo “previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199″. Inoltre, tali impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola e liberamente installabili non solo se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, ma anche “da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia“.

È stata inoltre aggiunto che i sistemi agrovoltaici, oltre a dover garantire un’effettiva integrazione fra produzione agricola ed energetica, dovranno dotare gli apparati di irrigazione, ombreggiatura, ecc. di apparecchiature di monitoraggio, “sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (Gse)“.

Infine, non compare più nel testo del decreto il passaggio che definiva gli impianti agrovoltaici come “infrastrutture strategiche nazionali”.

No Pas

È scomparsa dalla bozza anche la possibilità di ottenere il permesso per i grandi impianti fotovoltaici tramite una Procedura autorizzativa semplificata (Pas) nel caso gli operatori avessero accettato di vendere al Gestore dei servizi energetici l’elettricità prodotta per un periodo di 15 anni (vedere sia per la misura circa l’agrovoltaico che per la Pas: Fotovoltaico e agrivoltaico: nella nuova bozza di Pnrr semplificazioni che lasciano perplessi).

Mini-eolico

Varrà anche per gli impianti mini-eolici, cioè quelli “fino a 20 kW e altezza non superiore a 10 metri” in zone parco, e complessi caratteristici, inclusi i centri e i nuclei storici, il principio del silenzio-assenso negli stessi termini previsti per il piccolo fotovoltaico.

La realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima… l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace”, si legge nel decreto.

Sviluppo rete

Compaiono anche misure di semplificazione per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Una misura è volta a garantire che gli elementi emersi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) sul piano di sviluppo della rete possano essere acquisiti e considerati anche nell’ambito della Via dei singoli interventi previsti dal piano stesso, in modo da accelerarne i tempi.

L’altra misura è volta a facilitare la realizzazione degli aumenti di cubatura degli edifici destinati, in via esclusiva, alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche.

Una volta pubblicato in Gazzetta, il decreto dovrebbe andare in Senato per iniziare l’iter di conversione.